Con surrogazione di maternità, volgarmente nota come “utero in affitto” si allude a quell’accordo in forza del quale una donna si impegna a portare in grembo ed infine a mettere al mondo un soggetto per conto terzi. La gestante può partecipare al corredo genetico del nascituro, che quindi sarà suo figlio biologico a tutti gli effetti, ovvero fungere da mera camera di incubazione e gestazione del feto che avrà il corredo genetico di terzi (non necessariamente coloro i quali poi saranno riconosciuti “genitori” del nascituro).

Generalmente ricorrono alla surrogazione gestionale le coppie etero sterili (di cui almeno un membro sia sterile) oppure coppie omosessuali che per definizione non sono in grado di procreare naturalmente.

La pratica della surrogazione di maternità è molto discussa e viene soggetta ad aspre critiche.

Contro la pratica dell’utero in affito si è schierata l’opinione pubblica religiosamente orientata, ma anche vasti settori della sinistra progressista. In particolare in Francia vi sono state aperte prese di posizione contro la pratica dell’utero in affitto da parte di collettivi femministi, dal Partito socialista ed anche da parte di organizzazioni a tutela dei diritti delle coppie lesbiche.

La pratica della surrogazione di maternità è vista infatti come una forma grottesca e ripugnante di mercificazione della donna. In Italia, com’è noto, la pratica della surrogazione di maternità è vietata per legge.

Si è posto tuttavia il problema relativo a quelle coppie che ricorrendo alla surrogazione gestionale all’estero, negli Stati ove tale pratica è consentita, siano poi ritornati in Italia e abbiano preteso il riconoscimento dello stato di filiazione dinnanzi allo Stato civile italiano.

A seguito del rifiuto di alcuni Ufficiali dello stato civile di procedere al riconoscimento del rapporto di filiazione in capo ai genitori non biologici del minore, si sono aperti numerosi contenziosi legali.

Come spesso accade in questi casi, i vari Tribunale e le Corte d’appello coinvolte hanno inziato ad aderire ad orientamenti interpretativi tra loro differenti ed opposti, anche se stava iniziando ad affermarsi la tesi secondo cui il rapporto di filiazione dovesse essere riconosciuto e quindi lo Stato civile dovesse provvedere alle trascrizioni previste. Tale interpretazione, che via via stava divenendo dominante, avrebbe presto privato di ogni valore e senso pratico il divieto alla surrogazione di maternità sancito dal legislatore.

Un po’ a sorpresa è infine arrivata la sentenza n. 12193 del 09 maggio 2019 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, con un’articolata e corposa motivazione, è arrivata ad affermare, in contrasto con l’orientamento maggioritario che si stava cristallizzando nelle Corti di merito, il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra il minore nato all’estero ricorrendo alla maternità surrogata e il c.d. genitore d’intenzione cittadino italiano trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40/2004. Tale divieto può essere qualificato come principio di ordine pubblico, posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione. La tutela di tali valori non ritenuti prevalenti sull’interesse del minore a seguito di un bilanciamento effettuato dal legislatore, non esclude il conferimento di un rilevo al rapporto genitoriale ricorrendo ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184/83, che parificano la posizione del figlio adottivo allo stato di figlio nato dal matrimonio“.

Per la Cassazione, quindi, la surrogazione della maternità è pratica lesiva della dignità della gestante e si porrebbe in diretto conflitto con l’istituto dell’adozione.

Alle coppie italiane che abbiano fatto ricorso alla maternità surrogata, la Cassazione indica quale unica strada percorribile quella dell’adozione in casi particolari a patto, ovviamente, che ricorrano i presupposti previsti per ottenere tale particolare forma di adozione.