Si propone articolo dell’Avv. Federico Depetris pubblicato in data 19 dicembre 2016 sul quotidiano on-line Il Primato Nazionale.

http://www.ilprimatonazionale.it/politica/abolizione-dellobbligo-fedelta-coniugale-ennesimo-attacco-alla-famiglia-54628/

Abolizione dell’obbligo di fedeltà coniugale: ennesimo attacco alla famiglia

Roma, 19 dic – La senatrice del Partito democratico, Laura Cantini ha presentato una proposta di legge che prevede l’abolizione dell’obbligo di fedeltà tra le coppie coniugate. La proposta di legge attualmente è al vaglio della Commissione parlamentare giustizia al Senato dove verrà discussa nelle prossime settimane. La senatrice democratica ha spiegato che l’obbligo di fedeltà costituirebbe una “visione ormai superata della coppia” , un “retaggio del passato” che si intende eliminare.

Nella relazione che accompagna il testo di legge sono contenuti alcuni richiami a pronunce della Suprema corte di Cassazione che ancora recentemente avrebbe ricordato che “il giudice non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza del dovere di fedeltà coniugale”. Inoltre, secondo i democratici, con la riforma del 2012-2013, con cui è venuta meno quasi ogni residua distinzione tra figli naturali e legittimil’obbligo di fedeltà non avrebbe più alcuna ragione d’essere ed anzi costituirebbe un aggravamento della posizione della sola donna. In sostanza la Cantini ritiene che non essendo più rilevante stabilire se un figlio è legittimo o naturale, la fedeltà coniugale, che era il mezzo principale per garantire le legittimazione dei figli nati in costanza di matrimonio, oggi, dunque, non avrebbe più alcuna funzione.

La proposta di legge dei senatori del Partito democratico si inserisce in un quadro, ormai organico, di de-costruzione della famiglia. Nel 2014, la natura pubblica del matrimonio è stata fortemente compromessa con la previsione in sede di negoziazione assistita della possibilità di separarsi e divorziare, senza necessità di adire l’autorità giudiziaria. Poi è stata la volta del c.d. “divorzio breve” su cui, su Il Primato nazionale, avevamo già preso posizione  , e ora arriva l’ennesima stoccata allo statuto giuridico della famiglia “legittima”, ossia della famiglia – che l’art. 29 della Costituzione definisce “società naturale” – fondata sul matrimonio. Non stupisce, quindi, in un epoca segnata dalla distruzione di ogni forma di “comunità sociale”, l’ennesimo attacco alla famiglia, cellula fondamentale delle società umane di ogni epoca e di ogni latitudine. Ciò che semmai sconforta è l’assoluto pressapochismo e la superficialità del legislatore.

Nella relazione della senatrice Cantini, infatti, è possibile rinvenire una serie di grossolane imprecisioni che lasciano a dir poco interdetti. Andiamo con ordine. Innanzitutto è bene evidenziare che effettivamente l’infedeltà coniugale, da sola, non costituisce ragione per la pronuncia di addebito della separazione. L’addebito della separazione, infatti, può essere ottenuto quando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile ad uno dei coniugi. Quindi è necessario che si consumi una violazione degli obblighi coniugali e che tale violazione sia la causa diretta che abbia dato luogo all’impossibilità di proseguire la relazione affettiva. Pare superfluo evidenziare che la violazione dell’obbligo di fedeltà determina molto spesso una frattura nella coppia non sanabile, che finisce per dare luogo alla rottura della convivenza e all’intollerabilità della prosecuzione della stessa. Tanto più che l’obbligo di fedeltà, a differenza di quello che può comunemente pensarsi, non significa, solo, astenersi dal consumare rapporti sessuali con soggetti diversi dal proprio coniuge; obbligo di fedeltà, più propriamente, si declina nel conservare e mantenere una relazione affettiva esclusiva con il proprio partner. Quindi si viola l’obbligo di fedeltà anche laddove non si consumino rapporti sessuali adulterini. Già questa piccola precisazione priva di ogni fondamento giuridico tutta la superficiale relazione dei senatori del partito di Matteo Renzi.

Che l’obbligo di fedeltà sia stato concepito al fine di assicurare l’ordine tra le generazioni, è certamente vero. Tuttavia esso costituisce uno dei cardini culturali dell’istituto del matrimonio e risponde anche a necessità di carattere sociale. L’obbligo di fedeltà infatti garantisce o prova a garantire una migliore tenuta della “pace sociale” tra i consociati, previene attriti ed evita conflitti. Aspetti che i senatori democratici non hanno minimamente preso in considerazione. Tanto più che – pare superfluo precisarlo, ma considerate le esternazioni della Cantini non è forse così scontato – l’obbligo di fedeltà riguarda entrambi i coniugi e quindi, ovviamente, anche l’uomo. E ancora: siamo così sicuri che l’obbligo di fedeltà abbia esaurito la sua funzione di assicurare l’ordine tra le generazioni, come sostiene la senatrice Cantini? La risposta, stando a quanto dispone il codice civile vigente, è ovviamente negativa. Se è vero infatti che la riforma in materia di filiazione del 2012 ha eliminato le distinzioni tra figli legittimi e naturali, è anche vero che tale opera di uniformazione dello status di figlio non ha eliminato tutte le differenze ancora esistenti tra figli naturali e legittimi. In particolare, non ha eliminato le differenze in tema di riconoscimento dei figli. Com’è noto, i figli nati o concepiti in costanza di matrimonio sono automaticamente riconosciuti quali figli, legittimi, dei coniugi. I figli nati fuori dal matrimonio debbono invece essere riconosciuti dai genitori e non opera alcun automatismo. La riforma della Cantini rischia di far saltare tutta la geometrica e articolata disciplina in materia di riconoscimento dei figli, azioni di reclamo di stato di figlio e di contestazione dello stato di figlio, accertamento giudiziale della paternità etc.

Infine una doverosa precisazione in merito all’obbligo di fedeltà e alle unioni civili. La legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro ordinamento le c.d. “unioni civili”. Il nuovo istituto, che formalizza le unioni tra persona dello stesso sesso, è quasi integralmente sovrapponibile all’istituto del matrimonio, con tuttavia una serie di significative differenze. Una di queste è proprio l’obbligo di fedeltà, presente nel matrimonio e assente nelle unioni civili. Da più parti, quando venne approvato il testo definitivo della legge Cirinnà, furono sollevate forti critiche sulla mancata previsione dell’obbligo di fedeltà per le coppie omosessuali e vi fu chi ipotizzò anche che tale trattamento di favore determinasse un’ingiustificata discriminazione verso gli eterosessuali. Al contrario, ritengo, che la mancata previsione dell’obbligo di fedeltà nelle unioni civile costituisca una scelta opportuna, condivisibile e “logica”. E ciò per due ordini di motivi. Innanzitutto essendo le unioni omosessuali necessariamente sterili non vi è alcuna necessità di assicurare l’ordine tra le generazioni, la corretta applicazione di presunzioni in materia di paternità etc. In secondo luogo, le unioni stabili e monogame tra persone dello stesso sesso, così come ce ne sono oggi, sono una novità abbastanza recente. Prima di oggi, per ragioni storiche e culturali, le coppie omosessuali, così intese (non stiamo dicendo che non esistevano gli omosessuali), non esistevano. Pare quindi opportuno che, in attesa che il fenomeno si assesti, le unioni omosessuali siano connotate da un maggiore grado di “flessibilità” e apertura, che tradizionalmente invece non appartiene alle coppie eterosessuali.

Unica magra consolazione è che, probabilmente, la riforma della Cantini non vedrà mai la luce. La legislatura pare al termine o comunque è fortemente instabile. Le priorità del governo Gentiloni non sono certamente (speriamo) quelle di riformare il matrimonio e i numeri del Pd, proprio al Senato, sono risicati, anche se pesa l’incognita dei Cinque Stelle.

Federico Depetris

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