NULLITA’ DEI CONTRATTI BANCARI PRIVI DELLA DOPPIA SOTTOSCRIZIONE.

L’Art. 117 TUB prescrive la nullità dei contratti bancari non formalizzati per iscritto.

Le Banche, sono solite, all’atto della stipulazione dei contratti, consegnare ai clienti una copia del contratto non sottoscritta dalla Banca e a trattenersi una copia dell’accordo sottoscritta dai clienti ma non anche dalla Banca medesima.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5919 del 26 marzo 2016 ha precisato che: “in caso di formazione dell’accordo mediante lo scambio di distinte scritture inscindibilmente collegate, il requisito della forma scritta ad substantiam in tanto è soddisfatto, in quanto entrambe le scritture, e le corrispondenti dichiarazioni negoziali, l’una quale proposta e l’altra quale accettazione, siano formalizzate. E, insorta sul punto controversia, vale la regola generale secondo cui, con riguardo ai contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, la loro esistenza richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura (Cass. 14 dicembre 2009, n. 26174).

Sorprendentemente la Corte di Cassazione, smentendo un consolidato orientamento precedente, ha indicato chiaramente che i contratti debbono necessariamente riportare le sottoscrizioni di entrambe le parti, in difetto i rapporti contrattuali sono nulli con tutte le relative e rilevanti conseguenze. Nei casi in cui un contratto sia stipulato per corrispondenza mediante l’invio di una proposta, seguita da una accettazione, in giudizio debbono necessariamente essere prodotte le scritture di proposta e accettazione che debbono riportare le sottoscrizioni rispettivamente dal proponente e dall’accettante.

Le conseguenze derivanti dal nuovo orientamento giurisprudenziale rischiano di avere pesantissimi effetti per le Banche a tutto vantaggio dei debitori.

Chi ha stipulato un contratto di apertura di credito su conto corrente (c.d. affidamenti, fidi etc.), qualora non sia in possesso di una copia firmata dalla Banca ovvero si veda citare in giudizio per il pagamento dei propri debiti senza che la Banca produca la contrattualistica comprensiva delle sottoscrizioni dell’Istituto di credito, potrà ottenere la declaratoria di nullità del contratto e, di fatto nel caso delle aperture di credito, l’azzeramento del proprio debito, proprio come avvenuto nel caso qui di seguito analizzato.

UN CASO PRATICO.

La Banca Alfa otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società Zeta, con il quale la debitrice veniva condannata al pagamento di uno scoperto di conto corrente derivante dalla stipulazione di una serie di contratti di affidamento (ossia aperture di credito su conto corrente). La società Zeta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo il cui giudizio si concludeva con il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. La società Zeta proponeva appello avverso la predetta sentenza.

La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1301/2017 dichiarava nulli i contratti di apertura di credito su conto corrente (affidamenti) per violazione dell’art. 117 TUB e ciò in quanto le scritture contrattuali prodotte in atti non recavano la firma della Banca, ma solo della correntista Zeta.

In particolare la Corte d’Appello ha statuito “ … nell’ipotesi in cui il testo negoziale venga prodotto da una dalle parti con la sola sottoscrizione dell’altro contraente, il suo utilizzo vale come accettazione della proposta contrattuale e comporta il perfezionamento dell’accordo con efficacia ex nunc, sempre che l’altra parte non abbia nel frattempo revocato quella che si deve definire tecnicamente come proposta … Il perfezionamento del contratto comporta anche la necessità che le sottoscrizioni siano contestuali o che, se effettuate in momenti diversi e/o contenute in atti separati, siano inequivocamente correlabili senza soluzione di continuità così da poter e dover essere considerate solo in modo unitario.” Ed ancora : “ … manca il necessario supporto documentale che attesti l’esistenza e il contenuto del rapporto di conto corrente tra le parti …. Le due aperture di credito del xx.xx.xxxx e del yy.yy.yyyy riportano invece la sola sottoscrizione di Zeta e non vi è alcun documento proveniente dalla banca e sottoscritto dalla stessa che, in correlazione stretta con i moduli firmati dalla società debitrice, possa dimostrare l’intervenuto accordo con la forma necessaria per esso a pena di nullità. In questo contesto probatorio, il solo estratto conto al bb.bb.bbbb, riportante il saldo finale dovuto, non ha alcuna utilità a fondare la domanda di pagamento nei termini prospettati dalla banca …

La Corte d’Appello di Torino, quindi, ha ritenuto nulli i rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti per mancato rispetto della forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 117 TUB per i contratti bancari, provvedendo ad azzerare la creditoria della Banca nei confronti della debitrice.

CONCLUSIONI

La sentenza n. 5919 del 26 marzo 2016 della Corte di Cassazione, ormai recepita anche dalle corti di merito, apre un nuovo fronte del contenzioso bancario, attualmente ancora fortemente inflazionato dalle cause per usura, anatocismo, commissione di massimo scoperto etc. Un nuovo fronte in cui le Banche, a differenza delle cause per usura e anatocismo, si trovano in una posizione di debolezza.

In verità sono numerose le critiche che possono essere mosse al nuovo orientamento giurisprudenziale qui commentato e che verosimilmente nel prossimo futuro sarà soggetto al vaglio delle sezioni unite della Corte di Cassazione, cionondimeno è ragionevole aspettarsi da parte dei clienti delle Banche che abbiano stipulato contratti di apertura di credito su conto corrente (affidamenti, fidi etc) il ricorso alle vie giudiziarie per provare ad ottenere l’azzeramento totale del loro debito.

Avv. Federico Depetris

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