Il Tribunale di Torino sentenza del 16 novembre 2017 ha precisato che:  “La normativa sul gratuito patrocinio trova applicazione anche nelle procedure di sovraindebitamento, avendo la stessa carattere generale in applicazione dell’art. 24 della Costituzione e non trovando applicazione le regole sul pagamento dei professionisti proprie delle procedure di concordato preventivo, stante l’autonomia sistematica e funzionale degli istituti contemplati nella legge n. 3 del 2012.

Prima della sentenza del Tribunale di Torino in molti dubitavano dell’ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato per coloro i quali intendessero avvalersi dell’assistenza di un avvocato per avviare le procedure previste dalle legge n. 3 del 2012, meglio nota, giornalisticamente, come “legge salva suicidi“.

La precisazione del Tribunale di Torino, molto attesa, ha il merito di favorire l’accesso alle procedure di sovraindebitamento assicurando la possibilità a tutti i cittadini di poter tentare la strada dell’esdebitazione, ossia della cancellazione di tutti i debiti.

Con le procedure di cui alla legge n. 3 del 2012, vi è infatti la possibilità di riuscire ad ottenere uno stralcio significativo dei debiti e la possibilità di una loro cancellazione al termine della procedura. Possono essere oggetto di stralcio praticamente tutti i debiti, quindi anche quelli contratti con le banche, quelli con l’Agenzia delle entrate (ad eccezione di quelli relativi ad alcune imposte e dazi), con fornitori etc.

Avv. Federico Depetris

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