La crisi di liquidità che colpisce le imprese italiane ha determinato negli ultimi anni  un crescente aumento di casi in cui il Datore di lavoro non riesce a corrispondere il trattamento di fine rapporto e la stessa retribuzione.

Nei casi in cui un lavoratore non ottenga il pagamento delle retribuzioni arretrate e dell’indennità di fine rapporto, il Legislatore ha previsto alcuni rimedi finalizzati a garantire comunque al Lavoratore un soddisfacimento, anche solo parziale, delle sue ragioni creditorie.

Quando un Datore di lavoro non effettua i pagamenti dovuti, si consiglia al Lavoratore di rivolgersi senza ritardo ad un proprio avvocato di fiducia.

Infatti, salvo i casi in cui non sia già intervenuto il fallimento del Datore di lavoro, il Lavoratore deve iniziare subito ad interessarsi per il recupero del proprio credito. L’avvocato nominato provvederà senza ritardo ad avviare tutte le più opportune iniziative giudiziali per ottenere la condanna del Datore di lavoro al pagamento degli stipendi arretrati e del Tfr.

Ottenuta la condanna, si dovrà procedere ad avviare i pignoramenti più opportuni al fine di recuperare coattivamente quanto dovuto al lavoratore.

Cosa succede nel caso in cui i pignoramenti dovessero risultare negativi in quanto il Datore di lavoro, ad esempio, risulti nullatenente?

In questi casi si potrà accedere al Fondo di garanzia INPS che garantisce il recupero dell’intero Tfr e delle somme dovute negli ultimi tre mesi di lavoro.

Per quanto riguarda le somme diverse dal Tfr è bene evidenziare che”Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure indicate nell’art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell’esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa.” ( 1rt. 2 comma 1 Dlgs 80/92).

Nel caso in cui il Datore di lavoro sia stato dichiarato fallito, in lavoratore, in proprio ovvero con l’ausilio di un avvocato, dovrà insinuarsi al passivo fallimentare e quindi, divenuto esecutivo lo stato passivo non opposto, si potrà richiedere l’accesso al fondo di garanzia Inps.

Avv. Federico Depetris

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