Le imprese dal 1988 a tutto il 2011 si sono viste addebitare, direttamente in bolletta, le “addizionali provinciali” sull’energia elettrica.
Un balzello inserito per foraggiare le casse degli Enti locali.

Tuttavia, le addizionai provinciali sulle forniture di energia elettrica previste originariamente all’art. 6 del DL 511 del 1988, sono incompatibili con il dettato normativo di cui all’art. 1 paragrafo 2 Direttiva 2008/118/CE entrata in vigore il 15.01.2009, recepita solo con il DL n. 68 del 2011 che ha abrogato l’art. 6 del DL 511/1988.

La norma comunitaria prevede infatti che le addizionali sul consumo di energia elettrica sono ammesse solo se rispondenti al perseguimento di finalità specifiche ossia al fine di ridurre i costi ambientali connessi alla fornitura di energia elettrica (ex multis Cfr. Corte di Giustizia UE C-434/97 del 24.02.2000).
E’ esclusa la legittimità delle accise che abbiano una mera finalità di bilancio.

Un’attenta disamina dell’art. 6 del DL 511 del 1988 permette di evidenziare l’assoluta assenza di una finalità specifica, nei termini sopra precisati, delle addizionali provinciali applicate sul consumo di energia elettrica negli anni 2010, 2011 e 2012. Le predette accise furono introdotte per soddisfare mere esigenze di bilancio degli Enti locali.

Le accise quindi non erano dovute e devono essere restituite alle imprese che le hanno pagate.
Per molte imprese si è aperta quindi la possibilità di ottenere rimborsi piuttosto significativi di cui potranno beneficiare in questo periodo di gravissima crisi economica.

La Cassazione ha avuto recentemente modo di chiarire, inoltre, come la richiesta di rimborso delle addizionali provinciali debba essere effettuata, di regola, nei confronti della società fornitrice dell’energia elettrica.

Infatti la Suprema Corte ha chiarito che: “Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al Decreto Legge n. 511 del 1988, articolo 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14 e della L. n. 428 del 1990, articolo 29, comma 2 e’ il fornitore”; “Il consumatore finale dell’energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al Decreto Legge n. 511 del 1988, articolo 6, comma 3 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, puo’ agire nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, puo’ eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettivita’ e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria“. (Cfr. Cass. 27099/2019, Cass. civ. Sez. V, Ord., 19-11-2019, n. 29980, Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2020, n. 3233, Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-06-2019, n. 15198, , Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-10-2019, n. 27101).

Per ottenere il rimborso delle addizionali, l’impresa deve fare richiesta alla società fornitrice ed in caso di risposta negativa procedere a farle causa.

[ARTICOLO DELL’AVV. FEDERICO DEPETRIS DEL 01.06.2020  PUBBLICATO SU NUOVA SOCIETA’  – L’ARTICOLO ORIGINALE E’ DISPONIBILE QUI ]

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