Può fallire una ditta individuale?

La risposta a tale quesito è ovviamente positiva. La ditta individuale che opera quale impresa commerciale è soggetta a fallimento ricorrendone i presupposti di legge.

L’art. 1 della Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) dispone che:

“1 Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita’ commerciale, esclusi gli enti pubblici.

  1. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attivita’ se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
  2. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.”

Pertanto gli imprenditori commerciali, in qualsiasi modo esercitino l’attività di impresa, quindi anche nella forma di ditta individuale e che si trovino in uno stato di insolvenza possono essere soggetti a fallimento.

Si definiscono imprenditori commerciali coloro i quali esercitano professionalmente una o più delle seguenti attività: industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; un’attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti.

Mentre si ha una situazione di insolevanza quando l’imprenditore non è in grado di onorare i propri debiti per la mancanza o insufficienza di un attivo patrimoniale.

Come indicato nell’art. 1 della Legge fallimentare, per essere soggetti a fallimento è necessario inoltre che: si abbia avuto un attivo patrimoniale nei tre anni precedenti all’istanza di fallimento pari o superiore ad euro 300.000,00 oppure si abbia avuto ricavi lordi (quindi un fatturato) pari ad euro 200.000,00, oppure ancora si siano maturati debiti per una somma complessiva pari o superiore ad euro 500.000,00. E’ sufficiente integrare anche uno solo dei predetti requisiti per essere soggetti a fallimento. 

Nei casi in cui non si riscontrano i presupposti per il fallimento, il debitore che ne ha interesse può ricorrere alle procedura per risolvere le crisi da sovraindeibitamento.

IL CASO.

La ditta individuale Alpha della Sig.ra Tizia svolgeva, a partire dal 2015 attività di commercializzazione di prodotti tecnologici per privati ed imprese.

La ditta individuale Alpha individuava i propri clienti finali a cui forniva i prodotti tenologici dalla stessa commercializzati, prodotti che venivano dunque acquistati dalle imprese produttrici ed infine venduti ed installati persso il cliente finale. I prodotti commercializzati dalla ditta individuale Alpha presentavano un costo particolarmente elevato pertanto era sufficiente concludere pochi contratti di vendita all’anno per far lievitare il fatturato.

Nell’anno 2015 la ditta Alpha raggiungeva un fatturato di euro 210.000,00 a fronte di un utile netto pari alla modestissima somma di euro 14.000,00.

Nell’anno successivo il fatturato scendeva drasticamente, mentre l’esposizione debitoria nei confronti dei fornitori si assestava intorno ai 100.000,00 euro.

Uno dei creditori della ditta individuale Alpha proponeva istanza di fallimento e ciò in quanto la ditta Alpha e la Sig.ra Tizia, che nel frattempo nel 2017 cessava di fatto la propria attività, risultavano del tutto impossidenti.

IPOTESI DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE.

La ditta individuale Alpha è un’impresa modestissima ed un’eventuale dichiarazione di fallimento della stessa apparirebbe del tutto iniqua ed oltremodo gravosa per la debitrice senza, peraltro, che alcun beneficio ne possano trarre i creditori.

Può ipotizzarsi che l’art. 1 della L.F. nel determinare i requisiti per la fallibilità delle imprese non differenziando gli stessi a seconda della ragione sociale della debitrice ed in particolare assoggettando ai medesimi presupposti per il fallimento sia le società che le ditte individuali e sia le società di persone che quelle di capitali, violerebbe l’art. 3 della Costituzione. E’ indubbio infatti che le conseguenze della dichiarazione di fallimento siano estremamente più gravose nei casi in cui sia dichiarata fallita una ditta individuale ovvero una società di persone con estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. In ragione delle diverse conseguenze derivanti dal fallimento si può ritenere che per le società di persone e per le ditte individuali debbano essere previsti presupposti diversi per la dichiarazione di fallimento rispetto a quelli attualmente previsti per tutti gli imprenditori.

Inoltre, ciò che appare fortemente iniquo è altresì la necessità che i requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 della L.F. debbano essere posseduti congiuntamente anche dalle imprese individuali. Nel caso qui proposto, ad esempio, la ditta Alpha ha maturato un’esposizione debitoria ben lontana dalla soglia dei 500.000,00 euro ed ha avuto una situazione patrimoniale attiva ben al di sotto della soglia di 300.000,00 euro.

Sarebbe opportuno, quindi, che siano individuati presupposti differenti, rispetto a quelli attualmente vigenti, per il fallimento delle ditte individuali: solo in questo modo potrà dirsi rispettato il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Carta fondamentale.

La dichiarazione di fallimento non è solo funzionale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, ma svolge altresì una funzione pubblicistica di regolamentazione del mercato mediante il controllo ed infine l’eventuale “eliminazione” di soggetti insolventi che possono arrecare pregiudizio al mercato medesimo ed al sistema economico. Ebbene nel caso in esame è evidente che, considerata la situazione complessiva in cui versa la debitrice, non vi è alcuna ragione di natura pubblicistica a che la stessa sia dichiarata fallita, tanto più che nemmeno vi è la possibilità per i creditori di ottenere soddisfacimento delle loro ragioni mediante il fallimento della ditta Alpha, in quanto la stessa presenta un patrimonio del tutto incapiente.

Dall’eventuale dichiarazione di fallimento, dunque, non deriverebbe alcuna utilità concreta per i creditori.

Si può ravvisare, quindi, nell’art. 1 della L.F. Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale laddove non vengono escluse dal fallimento le ditte individuali che risultino del tutto incapienti. La dichiarazione di fallimento, infatti, è funzionale al soddisfacimento delle ragioni dei creditori insoddisfatti. Ove tuttavia tale soddisfacimento non possa essere raggiunto nemmeno in maniera parziale, la dichiarazione di fallimento di una ditta individuale, con tutte le conseguenze del caso per la persona fisica interessata dal fallimento, appare del tutto irragionevole in quanto oltremodo gravosa e senza alcuna utilità pratica. Anche in questo caso, quindi, può ritenersi l’art. 1 della L.F. in contrasto con l’art. 3 del Testo costituzionale.

Nel caso in esame la questione di legittimità costituzione veniva dichiarata dal Tribunale di Torino manifestamente infondata e pertanto veniva disposto il fallimento della ditta individuale Alpha della Sig.ra Tizia.

Tuttavia i profili di illgittimità costituzionale qui brevemente indicati meriterebbero ulteriori approfondimenti, considerato che sono numerosissimi i fallimenti di ditte individuali che vengono ogni giorno dichiarati dai tribunali italiani senza alcuna utilità per i creditori oppure in presenza di situazioni di insolevanza comunque modeste.

Avv. Federico Depetris

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